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Si sente spesso parlare di indennità di trasferta e indennità di trasferimento. Non sempre, però, si conoscono bene le loro caratteristiche: il rischio è che questi due concetti vengano confusi tra loro.
Di seguito troverai un riassunto di queste due tipologie di indennità.
Trasferta e trasferimento: definizioni
Prima di entrare nello specifico, è bene definire con precisione cosa si intende con trasferta e con trasferimento.
- Trasferta: la trasferta consiste in uno spostamento provvisorio dalla normale sede di lavoro, per sopravvenute esigenze di carattere contingente, con la certezza del rientro all’unità di partenza. Pertanto, la trasferta è caratterizzata dalla temporaneità: un lavoratore viene assegnato a una sede diversa solo per un periodo di tempo limitato.
- Trasferimento: il trasferimento comporta un cambiamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro. Ci devono essere comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo motivino.
Indennità di trasferta e indennità di trasferimento
Analizziamo ora le caratteristiche dell’indennità di trasferta e dell’indennità di trasferimento.
Indennità di trasferta
- Che cos’è l’indennità di trasferta: è un compenso che viene corrisposto al lavoratore che è chiamato a lavorare temporaneamente in una sede di lavoro diversa rispetto a quella abituale. Questa indennità si aggiunge alla retribuzione che spetta normalmente al lavoratore per lo svolgimento delle proprie mansioni.
- A quanto ammonta: l’indennità di trasferta viene definita dal contratto collettivo di riferimento. Per esempio, nel caso del CCNL Commercio, l’indennità di trasferta non deve essere inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto. Nel caso in cui non ci fosse pernottamento fuori sede, la diaria viene ridotta di un terzo, mentre per le missioni di durata superiore al mese viene corrisposta una diaria ridotta del 10%.
- Come viene tassata: l’indennità di trasferta, che può essere un importo fisso oppure in percentuale alla propria retribuzione, è esente da importo IRPEF e da contributi INPS entro i seguenti limiti: 46,48 € al giorno per le trasferte nazionali 77,46 € al giorno per le trasferte all’estero
Nel caso in cui l’indennità sia di importo superiore a queste soglie, le tasse e i contributi INPS si calcoleranno solo sulla soglia eccedente i limiti.
Se insieme alla diaria viene riconosciuto anche il rimborso per spese di vitto e alloggio, i limiti per la tassazione sull’indennità di trasferta sono di:
- 30,89 € per le trasferte nazionali
- 51,64 € per le trasferte all’estero
I rimborsi per vitto e alloggio sono totalmente esentasse.
Se insieme alla diaria e al rimborso per vitto e alloggio viene riconosciuto anche il rimborso a piè di lista dei costi sostenuti, i limiti per la tassazione dell’indennità di trasferta sono ridotti ulteriormente:
- 15,49 € per le trasferte nazionali
- 25,82 € per le trasferte all’estero
Il rimborso a piè di lista è totalmente esentasse.
Indennità di trasferimento
- Che cos’è l’indennità di trasferimento: è un compenso con cui l’azienda supporta il dipendente, trasferito in una diversa sede aziendale, nelle spese che questo deve sostenere.
- A quanto ammonta: l’importo dell’indennità di trasferimento è stabilito dal contratto collettivo nazionale a cui appartiene il dipendente. Per esempio, nel caso del CCNL Commercio, l’indennità di trasferimento comprende:
- rimborso delle spese di viaggio
- rimborso della spesa per il trasloco (trasporto dei mobili)
- rimborso dell’eventuale perdita di pigione (canone d’affitto) per un massimo di 6 mesi
- diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera di retribuzione
L’importo dell’indennità di trasferimento aumenta nel caso in cui il dipendente abbia familiari a carico.
- Come viene tassata: l’indennità di trasferimento gode di un regime fiscale agevolato. I rimborsi per le spese di viaggio e le spese di trasloco, oltre alla diaria aggiuntiva prevista nella maggior parte dei contratti collettivi, sono esclusi per il 50% da tassazione e contribuzione. È bene specificare che l’esenzione si applica solo a quelle indennità erogate nel primo anno di trasferimento.
L’agevolazione viene applicata a somme che non superano i seguenti tetti annui:
- 1.549,37 € per i trasferimenti sul territorio nazionale
- 4.648,11 € per trasferimenti all’estero o estero su estero
- 6.197,48 € se nello stesso anno il dipendente subisce un trasferimento in Italia e uno all’estero.
La parte dell’indennità di trasferimento in esubero rispetto a questi tetti sarà tassata al 100%.
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