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Con la Legge di Bilancio 2018 è stato disposto che a partire dal 1° gennaio 2019 tutti i possessori di partita IVA, dovessero emettere la fattura elettronica.
Gli unici soggetti esclusi da questo obbligo sono le attività o i professionisti che rientrano nel regime forfettario, nel regime dei minimi o, in ultimo, i produttori agricoli.
È bene quindi sapere con quali tempistiche e modalità inviare la fattura elettronica. Quali sono, quindi, le sanzioni previste nel caso di invio tardivo della fattura elettronica?
Regole sull’invio della fattura elettronica
Le due normative che regolano l’invio della fattura elettronica sono l’articolo 6 del decreto legislativo numero 471/1997 e l’articolo 6 del decreto legislativo numero 472/1997. Tali normative non riguardano solamente l’invio tardivo della fattura elettronica ma anche gli errori dovuti alla sua compilazione e, per questo, scartate dal Sistema di Interscambio o le omissioni.
Va specificato che nel caso di violazione di più termini, le sanzioni saranno applicate una sola volta come sancito dal principio giuridico definito “cumulo giuridico”.
Il 2019, è stato considerato con un anno di rodaggio del nuovo sistema di fatturazione e, per questa ragione, le sanzioni per l’invio tardivo della fattura elettronica sono state ridotte. Il periodo di “prova”, però, è terminato nel 2020, motivo per cui è importante ad oggi rispettare i termini ed i regolamenti imposti dalle normative in materia.
Tempistiche per l’invio della fattura elettronica
La fattura elettronica deve essere inviata al SDI (Sistema di Interscambio) in due diversi tempi che variano a seconda del documento:
- se si tratta di una fattura immediata, si hanno a disposizione 12 giorni di tempo dalla data di emissione della fattura stessa per inviare il documento al SDI
- se invece si emette una fattura differita, questa può essere inviata entro i 15 giorni del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa
Come si calcolano le sanzioni per l’invio tardivo della fattura elettronica
Le sanzioni in caso di invio tardivo della fattura variano a seconda della violazione commessa.
Nel caso di fatturazione senza conseguenza sul calcolo dell’IVA si parte da una sanzione minima di € 250 fino ad una massima di € 2.000.
L’omissione, l’invio tardivo di una fattura elettronica o l’errore contenuta in essa hanno invece un costo più salato: si applica una percentuale tra il 90% e il 180% dell’imposta, con un importo minimo di € 500.
La sanzione per l’invio tardivo della fatturazione elettronica o la registrazione di importi non imponibili non soggetti ad IVA o con reverse charge, prevede una multa che varia dal 5% al 10% dell’importo corrispettivo, con un minimo di € 500. Se però, non ci sono conseguenze sul calcolo dell’IVA, si applica la prima regola con una sanzione da € 250 ad un massimale di € 2.000.
Infine, l’articolo l’Articolo 6 comma 5-bis d. lgs. 472/1997, precisa che in caso di violazione solamente formali non è prevista alcun tipo di sanzione.
L’unica modalità di pagamento di queste sanzioni è con modello F24 e, in particolare, con la compilazione della sezione erario specificando il codice tributo 8911.
Il ravvedimento operoso: una riduzione sulla sanzione in caso di invio tardivo della fattura
Introdotto con l’articolo 13 del Decreto Legislativo del 1997, è stato modificato nel 2016 e prevede da sempre la possibilità per il contribuente di ravvedere, quindi correggere, la propria posizione fiscale in caso di errori, omissioni o per invio tardivo della fattura elettronica ed evitare le corrispondenti sanzioni.
Tale normativa prevede che ci sia una riduzione della sanzione per chi regolarizza spontaneamente la propria posizione tributaria. La diminuzione della sanzione varia infatti in base al tempo che trascorre tra la violazione e il ravvedimento operoso da parte del contribuente. Per questa ragione esistono diversi tipi di ravvedimento.
- Ravvedimento breve: se attuato entro 30 giorni dalla violazione, prevede 1/10 del minimo.
- Ravvedimento lungo: se attuato dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza, applica 1/9 del minimo.
- Ravvedimento lungo o annuale: comprende il periodo da 91° giorno fino al termine della scadenza di presentazione della dichiarazione dell’anno in corso ed è relativo ad 1/8 del minimo.
- Ravvedimento oltre l’anno: è di 1/7 del minimo se entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
- Ravvedimento oltre i due anni: di parla di 1/6 del minimo se trascorsi due anni dall’errore o dall’omissione .
- Ravvedimento post contestazione: viene applicato 1/5 del minimo nel caso di contestazione degli errori da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto Legislativo 13 del 1997 ha inoltrato altri due livelli di ravvedimento che sono applicabili il primo se la correzione avviene entro i 90 giorni dalla scadenza, con la riduzione della metà della sanzione ed il secondo prevede la riduzione di 1/15 se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
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